Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Quando si parla di edilizia esistono due date fondamentali che
spesso vengono erroneamente utilizzate per giustificare la
realizzazione di un intervento senza il necessario titolo
abilitativo.

1942 e 1967: facciamo chiarezza

Stiamo parlando:

  • del 1942, anno della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
    urbanistica) che, tra le altre cose, ha previsto l’obbligo di
    dotarsi di licenza edilizia nelle aree già urbanizzate;
  • del 1967, anno della Legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge Ponte)
    che, tra le altre cose, ha esteso a tutto il territorio nazionale
    l’obbligo di dotarsi dei piani regolatori territoriali, dei piani
    regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva
    edilizia (regolamento edilizio) e previsto la sospensione o la
    demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o
    in contrasto con questa, non rispondenti alle prescrizioni del
    piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del
    regolamento edilizio.

Tra i miti sulle regole edilizie (più volte sfatati su queste
pagine), ne esiste uno per il quale fuori dai centri abitati una
costruzione realizzata prima del 1967 è certamente da considerare
legittima. Un mito che non si confronta con la presenza di
regolamenti edilizi già prima del 1967 stesso.

Abusi edilizi ante ’67: nuova sentenza del Consiglio di
Stato

L’argomento è stato nuovamente trattato dal Consiglio di Stato
con la
sentenza 8 febbraio 2024, n.
1297
resa in riferimento al ricorso presentato contro una
decisione di primo grado che aveva confermato un’ordinanza di
rimessione in pristino emessa su alcune difformità che riguardano
alcune modifiche alle aperture e la realizzazione della soletta di
copertura a quote sensibilmente superiori rispetto alla licenza
edilizia (gronda autorizzata a 1,05 mt, ma realizzata 1,75 mt;
gronda autorizzata a 0,45 mt, ma realizzata 1,24 mt; colmo
autorizzato a 2,40 mt, ma realizzato a 3,27 mt).

  • non era necessario alcun titolo per la realizzazione
    dell’immobile, in quanto edificato in epoca antecedente all’entrata
    in vigore della Legge n. 765/67, e che quindi non erano rilevanti
    le difformità rispetto alla licenza edilizia;
  • la sanzione demolitiva irrogata era incongrua in relazione al
    lasso di tempo decorso;
  • l’avvenuto rilascio del certificato di abitabilità configurava
    un implicito atto di sanatoria.

Legge urbanistica, Legge Ponte e regolamenti edilizi

Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha ricordato che:

  • l’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha introdotto
    l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli
    interventi edilizi eseguiti sul territorio comunale;
  • per il periodo antecedente al 1967, l’art. 31 della legge 17
    agosto 1942, n. 1150 prevedeva un siffatto obbligo limitatamente ai
    centri abitati;
  • nel caso di specie, all’epoca in cui erano stati realizzati gli
    abusi, il Comune era dotato di un Regolamento Edilizio e di
    Programma di Fabbricazione, il quale inseriva l’area di specie in
    zona semintensiva e all’art. 3 prevedeva espressamente il rilascio
    di apposita licenza edilizia per la costruzione di immobili nel
    territorio comunale;
  • l’edificio di specie è stato realizzato in forza della licenza
    edilizia rilasciata in data 18 febbraio 1965 e, una volta ultimati
    i relativi lavori, ha ottenuto, previo sopralluogo, in data 1
    settembre 1965, il permesso di abitabilità.

L’obbligo di licenza edilizia

Ciò premesso, secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, l’obbligo di munirsi di licenza edilizia,
imposto dal regolamento edilizio adottato anteriormente alla legge
urbanistica del 1967 (come è nella specie) è da considerare
legittimo, valido e cogente, atteso che la previsione di una
pianificazione e di un controllo obbligatori limitata ai centri
abitati, come prevista dall’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, non impediva ai Comuni di estendere all’intero territorio
comunale il potere di pianificazione e controllo dell’attività
edilizia, trattandosi di una tipica prerogativa degli enti locali,
che come tale non poteva e non può integrare alcuna violazione del
principio di eguaglianza sostanziale tra cittadini o di
ingiustificata disparità di trattamento dei medesimi, come
prospettato dagli appellanti.

Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi
del ricorrente secondo cui ci sarebbe stata una violazione del
principio di uguaglianza formale e/o sostanziale, che si
manifesterebbe nella diversità di trattamento a cui sarebbero stati
sottoposti in relazione all’esercizio del jus aedificandi i
cittadini del Comune, obbligati a chiedere la licenza edilizia
anche per attività edificatoria da realizzarsi fuori del centro
abitato, rispetto ai quelli residenti in altri Comuni che non
avevano adottato un regolamento edilizio recante un simile obbligo,
giacché intuitivamente diverse essendo le singole realtà locali,
neppure è immediatamente apprezzabile la violazione del principio
di uguaglianza e la connessa ingiustificata diversità di
trattamento.

In definitiva, non può ragionevolmente dubitarsi del fatto che,
in presenza di opere realizzate in difformità dalla licenza
edilizia del 18 febbraio 1965, le stesse debbono qualificarsi come
abusive.

Ordinanza di demolizione: è un atto vincolato

Altro aspetto riguarda la natura dell’ordine di demolizione che,
come affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa, è un
atto del tutto vincolato, rispetto al quale l’ente locale non è
titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo
contenuto.

L’ordine di demolizione:

  • non richiede alcuna autonoma comparazione dell’interesse
    pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli
    abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per
    l’amministrazione appellata;
  • è motivato dalla descrizione delle opere abusive e della loro
    contrarietà al titolo;
  • non ha “scadenza” e può essere emesso anche a distanza di tempo
    dalla realizzazione dell’abuso edilizio.

Il certificato di abitabilità/agibilità

Ultimo aspetto riguarda il certificato di abitabilità che, come
confermato più volte, non ha alcuna efficacia sanante rispetto alle
opere abusive. La illiceità dell’immobile sotto il profilo
urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal
conseguimento del certificato di agibilità che riguarda profili
diversi.

Il certificato di agibilità serve ad accertare che l’immobile è
stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche in materia di
sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici e
degli impianti. Mentre, il titolo edilizio attesta la conformità
dell’intervento alle norme edilizie ed urbanistiche che
disciplinano l’area da esso interessata. Tutto ciò esclude che fra
i due atti possa sussistere un’interferenza reciproca.

Pur essendo vero che il conseguimento dell’agibilità di un
immobile presuppone la conformità con la disciplina urbanistica, è
altrettanto vero che l’eventuale illegittimità di detto
certificato, non impedisce l’attivazione dei doverosi poteri di
intervento e sanzionatori che il Comune esercita in quanto autorità
competente per la vigilanza sul territorio.

In definitiva l’appello è stato rigettato e la demolizione
confermata.

© Riproduzione riservata

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui