Tra i grandi assenti all’interno del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) c’è sempre stata la sanatoria strutturale
post intervento necessaria per completare l’accertamento di
conformità ai sensi dell’art. 36. Questa lacuna è stata valutata
durante la conversione in legge del D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa). Benché non sia stata risolta
utilizzando alcuni degli emendamenti
presentati nel corso della discussione alla Camera, a breve ci
saranno alcune importanti novità.
Sanatoria strutturale e accertamento di conformità: la
problematica
La problematica nasce dall’applicazione pratica della sanatoria
ordinaria di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE) e dal
confronto con la giurisprudenza che sul tema non è mai riuscita a
convergere su un orientamento consolidato.
Recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza
22 febbraio 2024, n. 7720) ha confermato che il requisito della
doppia conformità necessario per accedere alla sanatoria di cui
all’art. 36 del TUE, è da escludere nel caso di opere eseguite in
assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica,
necessaria per la loro realizzazione.
Sempre la Cassazione è intervenuta con:
- la
sentenza 20 gennaio 2023, n. 2357 secondo cui, dovendosi
escludere che il deposito allo sportello unico, dopo la
realizzazione delle opere e, quindi, “a sanatoria”, della
comunicazione richiesta dall’art. 93 del TUE e degli elaborati
progettuali, possa estinguere la contravvenzione antisismica, il
requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso (con
impossibilità di ottenere la sanatoria edilizia) in caso di
violazioni della disciplina antisismica; - la sentenza
11 gennaio 2023, n. 544 secondo la quale il permesso di
costruire in sanatoria rilasciato a seguito di accertamento di
conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche
vigenti ma non:- i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42; - i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere
in conglomerato cementizio;
- i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
- la sentenza
del 29 dicembre 2023, n. 51634 per
il quale il rispetto del requisito della conformità delle opere sia
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione
della domanda di regolarizzazione (cd. “doppia conformità”),
richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in
sanatoria ex artt. 36 e 45 del TUE, è da ritenersi escluso nel caso
di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento
dell’autorizzazione sismica.
Alla luce della giurisprudenza e soprattutto dei contenuti della
normativa edilizia, per la conclusione della sanatoria edilizia era
necessario attendere la chiusura del procedimento penale con il
decreto del giudice o con la sentenza di archiviazione previsti
all’art. 98, comma 3, del TUE che, impartendo le prescrizioni
necessarie e il relativo termine per rendere le opere conformi alla
normativa sismica, consentiva anche la conclusione del procedimento
di sanatoria.
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