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Nel caso di assoggettamento a IVA della cessione della prima casa a soggetti di età non superiore a 36 anni, che abbiano un ISEE massimo di 40.000 euro, a differenza degli atti soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale l’IVA trova applicazione (con l’aliquota ridotta del 4 per cento) ma l’acquirente ha diritto a un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta corrisposta in relazione all’acquisto. Nel caso di cessione esente da IVA l’esenzione riguarda anche le imposte indirette. Quanto può essere conveniente?

Chi

Coloro che, nell’anno in cui l’atto di acquisto dell’immobile è stipulato:

– non hanno ancora compiuto 36 anni di età;

– presentano un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui;

Cosa

Per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, soggetti a IVA, il decreto Sostegni bis (art. 64, comma 7, D.L. n. 73/2021) riconosce all’acquirente “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, applicata con aliquota nella misura del 4% (art. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972), se si tratta di soggetto che non ha ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che presenta un valore dell’ISEE (di cui al D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 159), non superiore a 40.000 euro annui.
I mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti per l’agevolazione under 36 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8), prevista in ragione dello 0,25% (art. 18, D.P.R. n. 601/1973).

Come per gli atti di acquisto prima casa, anche quello di acquisto prima casa under 36 è esente, inoltre, dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Le agevolazioni si applicano anche agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

Le “prime case” sono quelle definite come tali ai fini dell’imposta di registro (nota II-bis all’art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986). Pertanto, i requisiti previsti per l’agevolazione under 36 si aggiungono a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione prima casa. In pratica, quindi, per poter utilizzare il beneficio under 36 è necessario essere (anche) in possesso dei requisiti e condizioni stabiliti per l’acquisto della prima casa. A tal fine, è necessario che l’acquirente:

– abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile

– dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare

– dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, con le agevolazioni prima casa. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o stori), oltreché gli acquisti di uffici e studi privati (categoria A/10).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Come

Il credito d’ imposta:

– può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

– può essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. In particolare, il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso (circolare 14 ottobre 2021, n. 12/E, par. 3);

Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in dichiarazione dei redditi il credito d’imposta prima casa under 36 sarà utilizzato “in diminuzione delle imposte dirette utilizzando i medesimi criteri previsti per il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998. Se il contribuente fruisce del regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011) o del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), il credito d’imposta “prima casa under 36” sarà prioritariamente portato in diminuzione dall’importo delle relative imposte sostitutive dovute” (circolare 14 ottobre 2021, n. 12/E, par. 3).

I benefici under 36 si applicano in presenza dei requisiti e condizioni sopra indicati, che devono essere attestati nell’atto di acquisto. Il contribuente, quindi, deve dichiarare in atto di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in parola, o di decadenza, il credito d’imposta viene meno, con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi) nel caso sia già stato utilizzato. Resta, comunque, ferma l’applicazione dell’IVA con l’aliquota del 4%, al ricorrere dei requisiti per l’acquisto della prima casa.

Quando

Le agevolazioni under 36 per l’acquisto delle prime case si applicano agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2023 (art. 64, comma 9).

Calcola il risparmio

Risparmio %

Caso n. 1

Immobile ceduto al prezzo di 350.000 euro, soggetto a IVA (4% prima casa e 10% altra abitazione).

Imposte

Prima casa under 36

Prima casa

Altra abitazione

IVA

14.000 (*)

14.000

35.000

Registro

0

200

200

Ipotecaria

0

200

200

Catastale

0

200

200

Totale

14.000 (*)

14.600

35.600

(*) L’importo pagato a titolo di IVA costituisce un credito d’imposta che può essere compensato con le imposte indirette, con le imposte sui redditi o con altri tributi compensabili.

Nel caso in cui l’acquirente chiede un mutuo di 300.000 euro si avrà

Imposte

Prima casa under 36

Prima casa

Altra abitazione

Imposta sostitutiva

0

750

6.000

Totale

0

750

6.000

Imposte

Prima casa under 36

Prima casa

Altra abitazione

Totale generale

14.000 (*)

6.000

28.400

(*) L’importo pagato a titolo di IVA costituisce un credito d’imposta che può essere compensato con le imposte indirette, con le imposte sui redditi o con altri tributi compensabili.

Gli acquisti prima casa under 36 e prima casa sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Caso n. 2

Immobile ceduto al prezzo di 350.000 euro, soggetto ad IVA, acquistato in comunione (50%) da due persone (A e B). Solo uno degli acquirenti (A) ha i requisiti richiesti per l’agevolazione “prima casa under 36”.

La quota di spettanza di A, in possesso dei requisiti under 36 (euro 175.000), beneficerà dell’esenzione dalle imposte sui redditi e del credito d’imposta per l’IVA di sua pertinenza.

La quota di B:

– se titolare dei requisiti per l’agevolazione prima casa, sarà soggetta a IVA nella misura del 4%, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna;

– se non è titolare di alcuna agevolazione, sconterà l’IVA con aliquota IVA ordinaria pari al 10% e le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Imposte

A

B (prima casa)

B (altra abitazione)

IVA

7.000 (*)

7.000

17.500

Registro

0

200

200

Ipotecaria

0

200

200

Catastale

0

200

200

Totale

7.000 (*)

7.600

18.100

(*) L’importo pagato a titolo di IVA costituisce un credito d’imposta che può essere compensato con le imposte indirette, con le imposte sui redditi o con altri tributi compensabili.

Caso n. 3

Immobile ceduto al prezzo di 350.000 euro, esente da IVA ex art. 10, n. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, acquistato in comunione (50%) da due persone (A e B). Solo uno degli acquirenti (A) ha i requisiti richiesti per l’agevolazione prima casa under 36.

Ai fini dell’imposta di registro, il valore del bene è pari a 250.000 euro.

La quota di spettanza di A, in possesso dei requisiti under 36 (175.000 euro), beneficerà dell’esenzione da IVA e dalle altre imposte indirette.

La quota di B:

– se titolare dei requisiti per l’agevolazione prima casa, sarà soggetta ad imposta di registro nella misura del 2% sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

– se non è titolare di alcuna agevolazione, sarà soggetta a imposta di registro nella misura ordinaria del 9% sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Imposte

A

B (prima casa)

B (altra abitazione)

IVA

Esente

Esente

Esente

Registro

0

2.500

11.250

Ipotecaria

0

50

50

Catastale

0

50

50

Totale

0

2.600

11.350

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