21.31 – domenica 10 novembre 2024
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Proposte di emendamenti UNCEM Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027:
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 8
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 8-bis
(Riduzione dell’aliquota IVA su pellet, cippato e legna da ardere e incentivi
per la sostituzione di stufe obsolete)
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 98) è soppresso.
2. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente: “1-nonies) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet;”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 42 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.»
Relazione illustrativa
L’emendamento riduce l’aliquota IVA applicata alla legna da ardere e ai prodotti simili non trasformati, esclusi i pellet, inserendoli nella parte II-bis della Tabella A allegata al DPR 633/1972. Tale modifica consentirebbe di applicare l’aliquota ridotta del 5% anziché l’attuale aliquota del 10%.
La dotazione finanziaria è stata stimata tenendo conto di fattori come il consumo annuo stimato di legna da ardere e prodotti similari in Italia, il prezzo medio di mercato di tali prodotti e la differenza di gettito fiscale risultante dalla riduzione dell’aliquota.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 72
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 72-bis
(Agevolazioni per le attività commerciali nei comuni montani e periferici)
1. All’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile” sono sostituite dalle seguenti: “Sono ammessi alle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da parte del medesimo soggetto o di un soggetto a esso riconducibile”.»
Relazione illustrativa
L’emendamento mira a favorire lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali nei comuni montani e periferici con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, incentivando la riapertura e il subentro di esercizi di vicinato, nonché le nuove aperture. Queste attività hanno una rilevante funzione sociale, contribuendo a rendere i piccoli centri più vivibili e attraenti, contrastando il fenomeno dello spopolamento.
La proposta emendativa può considerarsi neutra per il gettito erariale, in quanto si stima che l’agevolazione fiscale per tali attività possa essere compensata dal numero crescente di attività economiche riattivate, con un impatto positivo sulla vivibilità dei comuni montani e una conseguente stabilizzazione fiscale.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 84
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 84-bis
(Disposizioni per l’assegnazione di dirigenti scolastici nelle aree svantaggiate e a bassa densità abitativa)
1. I dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti scolastici autonomi con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole situate nelle isole minori individuate ai sensi dell’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei comuni montani o nelle aree geografiche con specificità linguistiche, a partire dall’anno scolastico 2024/2025.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura dei costi di assegnazione dei dirigenti scolastici e alla gestione delle strutture scolastiche di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.»
Relazione illustrativa
L’emendamento garantisce la presenza di dirigenti scolastici in istituti scolastici autonomi con un numero di alunni ridotto, rispondendo alle esigenze delle aree con minore densità abitativa o condizioni geografiche particolari, come le piccole isole, i comuni montani e le aree con specificità linguistiche. L’assegnazione di dirigenti scolastici anche a scuole con un numero di studenti inferiore alla soglia ordinaria (500 unità) permetterà di rafforzare l’autonomia e la qualità della gestione scolastica in questi territori, contrastando lo spopolamento e le difficoltà logistiche.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 93
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 93-bis
(Aliquota IVA agevolata per opere pubbliche di manutenzione del territorio montano)
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano, alla salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio montano, l’aliquota IVA agevolata al 4% è estesa alle opere pubbliche di manutenzione e presidio territoriale, connesse alla tutela e alla salvaguardia idrogeologica, in conformità con quanto previsto dall’articolo 3 della legge 25 luglio 1952 , n. 991, per le aree soggette a vincolo idrogeologico per come individua dall’articolo 1, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923 , n. 3267.
2, Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse già stanziate per interventi di sicurezza e tutela territoriale.»
Relazione illustrativa
L’emendamento estende l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% alle opere pubbliche destinate alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano. Tale misura si inserisce in un contesto di crescente necessità di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, particolarmente rilevante per le aree montane, caratterizzate da vulnerabilità ambientale e difficoltà di accesso ai servizi di manutenzione territoriale.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 99
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 99-bis
(Rimborso del gettito IMU ai comuni montani)
1. Al fine di sostenere le finanze locali e incentivare la permanenza della popolazione nei comuni montani, l’intero gettito dell’imposta municipale propria (IMU) pagato dai proprietari di immobili situati nei territori dei comuni montani è rimborsato interamente ai medesimi comuni.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, al trasferimento ai comuni montani del gettito IMU raccolto nell’anno precedente, in proporzione agli importi effettivamente versati dai rispettivi proprietari di immobili situati nei loro territori.
3. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, definisce, con apposito decreto da emanare entro il 31 marzo 2024, i criteri specifici e le modalità operative per il trasferimento delle risorse ai comuni montani, anche sulla base della classificazione ISTAT delle aree montane.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 1-2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.»
Relazione illustrativa
L’emendamento intende garantire ai Comuni montani il sostegno finanziario necessario per lo sviluppo e la gestione dei servizi locali, attraverso il riversamento e il rimborso dell’intero gettito IMU generato dai rispettivi territori. Tale misura supporta le aree montane, spesso svantaggiate dal punto di vista economico e infrastrutturale, e contribuisce a contrastare il fenomeno dello spopolamento, incentivando la permanenza della popolazione.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 100
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 100-bis
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
1. All’articolo 1, comma 593, legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.»
Relazione illustrativa
L’emendamento incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che ha lo scopo di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, oltre che misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 100
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 100-bis
(Implementazione della strategia delle Green Communities e stanziamento di ulteriori risorse finanziarie)
1.x Al fine di garantire l’implementazione della strategia delle Green Communities nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per l’implementazione delle Green Communities, con dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.»
Relazione illustrativa
L’emendamento ha lo scopo di implementare, con apposito stanziamento, la realizzazione della strategia delle Green Communities prevista dal PNRR (M2C1 Inv. 3.2). A tal fine è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 300 milioni di euro per il 2025 e per il 2026 da destinare alla realizzazione di ulteriori piani di sviluppo di GC.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 100
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 100-bis
(Incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all’articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo le parole: “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023” sono aggiunte le seguenti: “e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027”.»
Relazione illustrativa
L’emendamento prevede una dotazione pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo per i piccoli comuni istituito con l. 158/2017 per il finanziamento di ulteriori progetti dei piccoli Comuni (investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive).
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 100
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 100-bis
(Incremento del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1. All’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, dopo le parole: “2 milioni di euro per l’anno 2021” sono aggiunte le seguenti: “e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare esclusivamente al finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento realizzati da imprese agricole e forestali nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
2.Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome in base all’estensione della superficie forestale in ettari per come risultante dai dati più recenti dell’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.»
Relazione illustrativa
L’emendamento rifinanzia il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo una dotazione annua di 15 milioni di euro dal 2025 al 2027. Il dipartimento delle risorse avviene in base all’estensione in ettari della superficie forestale di ciascun territorio.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 100
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 100-bis
(Istituzione del Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane)
1. Al fine di sostenere la permanenza e l’attrattività delle aree montane, promuovendo l’accesso ai servizi essenziali per le persone, le famiglie e le imprese, è istituito nello stato di previsione del Ministero per gli affari regionali e le autonomie il Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare interventi per:
a) il potenziamento dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla presenza di medici di base nei comuni montani, l’elisoccorso notturno, le guardie mediche e le ambulanze medicalizzate;
b) il mantenimento dei plessi scolastici e dei singoli gradi d’istruzione in tutte le aree montane, anche attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e soluzioni di didattica a distanza;
c) il miglioramento dell’accesso ai servizi di trasporto pubblico, adottando sistemi tariffari d’ambito provinciale che promuovano la solidarietà tra centri urbani e comunità montane.
3. Entro il 31 marzo 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con decreto i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo e le modalità operative per l’attuazione degli interventi previsti al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Relazione illustrativa
L’emendamento prevede l’istituzione di un Fondo di 200 milioni di euro dal 2025 al 2027, per uno stanziamento totale di 600 milioni di euro, per garantire risorse sufficienti a sostenere i servizi essenziali nelle aree montane, incentivando la residenzialità e il contrasto allo spopolamento.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 100
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 100-bis
(Istituzione del Fondo per l’indennità aggiuntiva dei Segretari comunali nelle Unioni montane di Comuni e nelle Comunità montane)
1.c Al fine di sostenere il lavoro dei Segretari comunali nei comuni fino a 5.000 abitanti, nelle unioni montane di comuni e nelle comunità montane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno il «Fondo per l’indennità aggiuntiva dei Segretari comunali nelle Unioni montane e Comunità montane», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a finanziare un’indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario per i Segretari comunali che operano nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle aree montane.
2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, i criteri di assegnazione dell’indennità aggiuntiva e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, tenendo conto della specificità delle esigenze dei comuni montani e delle relative Unioni.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.»
Relazione illustrativa
L’emendamento istituisce un fondo specifico presso il Ministero dell’interno per finanziare un’indennità aggiuntiva destinata ai Segretari comunali che operano nelle aree montane e nei piccoli comuni. La finalità dell’indennità è di riconoscere e compensare le specificità territoriali delle Unioni montane di Comuni e delle Comunità montane, in considerazione delle particolari condizioni geografiche e delle difficoltà operative tipiche di queste aree, favorendo la continuità e l’efficacia della gestione amministrativa. La copertura finanziaria avviene tramite la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 102
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 102-bis
(Disposizioni per le funzioni fondamentali dei piccoli comuni)
1. All’articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.»
Relazione illustrativa
La proposta mira a rendere stabile la facoltà per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria, di avvalersi di un vice segretario reggente, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 102
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 102-bis
(Finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni)
1. All’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “300 milioni di euro per l’anno 2022” sono aggiunte le seguenti parole: “e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) per quanto attiene alla somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Relazione illustrativa
La legge di bilancio 2022 stanziava 300 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana, riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, da realizzare nei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti e in quelli che non sono riusciti a ottenere le risorse stanziate nell’analoga iniziativa a favore dei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti.
I beneficiari del contributo sono stati 201, corrispondenti a un decimo dei progetti candidati.
L’emendamento propone l’integrazione delle risorse disponibili, con l’aggiunta di 500 milioni di euro, per consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi che possono così essere finanziati.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 104
Sopprimere l’articolo.
Relazione illustrativa
Il presente emendamento interviene, sopprimendolo, sull’articolo 104. Tale articolo prevede di fatti tagli di ogni genere a carico di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni – già oggetto di un taglio di 250 milioni di euro sulla spesa corrente nella legge di bilancio 2024.
In particolare, l’articolo da sopprimere contributi alla finanza pubblica da parte degli enti locali, la riduzione delle risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali e la riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del patrimonio comunale, abroga il Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla legge di bilancio 2020. Inoltre prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del Fondo per la progettazione degli enti locali, riduce lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la mobilità ciclistica e azzera le risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 110
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
Relazione illustrativa
L’emendamento esclude le amministrazioni degli enti locali dalla riduzione del turn over operata dall’articolo 110.
A.C. 2112-bis
Emendamento
Articolo 120
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 120-bis
(Rifinanziamento del Fondo per la realizzazione di tralicci in zone montane)
1. Al fine di potenziare il fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
2. In deroga all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un’ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articoli, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.»
Relazione illustrativa
L’emendamento incrementa lo stanziamento del fondo istituito con la Legge di Bilancio 2020, destinato alla realizzazione di tralicci per la telefonia mobile in aree montane, che sono le più colpite dal divario digitale. Il fondo iniziale di 1,5 milioni di euro, insufficiente per affrontare in maniera strutturale questo problema, è pertanto rifinanziato con una dotazione pari a 20 milioni di euro.
Si supportano le Regioni che presentano piani per la costruzione di tralicci pubblici nelle aree montane, facilitando l’accesso ai servizi di telecomunicazione nelle zone prive di copertura.
La possibilità di derogare ai vincoli ambientali è necessaria per superare la complessità burocratica e consentire un’installazione strategica in luoghi che offrono la miglior copertura possibile, ovvero crinali e sommità montane, garantendo così una maggiore efficacia dell’intervento pubblico.
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