I nuovi criteri di collegamento per ricondurre in Italia la residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti si applicano dal 2024; per i periodi d’imposta precedenti la residenza deve essere verificata con le norme previgenti. Analizziamo vecchie e nuove regole.
L’Agenzia delle Entrate illustra la nuova disciplina della residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche e le società ed enti, introdotta dal D.Lgs n. 209/2023 (cd. decreto fiscalità internazionale).
La normativa di riferimento sulla residenza fiscale
Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, cd. legge delega; l’articolo 3, comma 1, lett. c), della legge delega ha demandato al Governo la riforma della…
…”disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile”.
L’articolo 1, del D.Lgs. 209/2023, ha previsto significative novità, scindendo la nozione fiscale di domicilio dall’accezione civilistica a cui era ricondotta, prevedendo un criterio del tutto nuovo consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato e attribuendo al dato formale dell’iscrizione anagrafica la valenza di presunzione relativa.
Per le società e gli enti, nel perseguimento di obiettivi di certezza giuridica, l’articolo 2 del citato D.Lgs. ha espunto il criterio dell’oggetto principale e il presupposto della sede dell’amministrazione è stato declinato nei concetti della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”.
La residenza delle persone fisiche
Prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024, l’articolo 2, comma 2, del TUIR, nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2023, considerava residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):
- erano iscritte nell’anagrafe della popolazione residente;
- avevano nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;
- avevano nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.
Le tre condizioni erano tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse consentiva di radicare la residenza di una persona nel territorio dello Stato.
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