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Fermo amministrativo illegittimo per incompetenza territoriale #finsubito prestito immediato


Come impugnare il fermo amministrativo emesso da un Comune ove non si è residenti.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza n. 2144 del 30 ottobre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di riscossione tributi: la competenza territoriale del concessionario è determinante per la legittimità del fermo amministrativo.

In altre parole, l’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che emette il provvedimento di fermo deve essere quello competente in base al domicilio fiscale del contribuente. In caso contrario, il fermo amministrativo è illegittimo per incompetenza territoriale.

Si tratta di una decisione che, in termini di logica giuridica, sposa un precedente della Cassazione molto conosciuto nell’ambito tributario, ovverosia la sentenza n. 23889/2024.

Ma procediamo con ordine e vediamo, più nel concreto, come difendersi in situazioni del genere.

La vicenda

La sentenza trae origine dal ricorso di un contribuente contro un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Bari. Il ricorrente eccepiva l’incompetenza territoriale dell’ufficio di Bari, sostenendo che la competenza spettasse invece all’ufficio di Bologna, in quanto il suo domicilio fiscale era situato in quella provincia sin dal 2011.

La Corte di Bari ha accolto il ricorso, evidenziando che il contribuente aveva fornito la prova documentale del proprio domicilio fiscale e che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva contestato tale documentazione.

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Fermo amministrativo illegittimo se emesso da ufficio diverso dalla residenza del contribuente

La decisione della Corte di Bari si fonda su due principi fondamentali:

  1. competenza territoriale per domicilio fiscale: l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che ogni atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Questo principio si applica anche al fermo amministrativo, che è un atto della procedura di riscossione;
  2. distinzione tra ambito di imposizione e ambito di riscossione: l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che l’ufficio consegni il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce. Ciò significa che l’ambito territoriale dell’ufficio esattoriale (competente per la riscossione) può essere diverso da quello dell’ufficio che ha emesso l’atto impositivo.

La Corte di Bari ha inoltre richiamato il “modulo di flessibilità organizzativa” che caratterizza l’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: quest’ultima ha la possibilità di delegare la riscossione ad un ufficio diverso da quello territorialmente competente (art. 46 D.Lgs. n. 602 del 1973). Tale passaggio della sentenza, infine, pare considerare che sarebbe bastata una delega tra uffici competenti per sanare a monte la competenza d’azione per il recupero d‘imposta. Interpretazione che, tuttavia, rimane non confermabile alla luce della mancanza di ulteriori passaggi motivazionali, di natura specifica, nella decisione in esame.

Tuttavia, nel caso di specie, non risultava che fosse stata conferita alcuna delega all’ufficio di Bari.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Bari n. 2144/2024 rappresenta un importante precedente in materia di fermo amministrativo. Essa ribadisce l’importanza del rispetto della competenza territoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, a tutela dei diritti dei contribuenti.

In caso di fermo amministrativo illegittimo per incompetenza territoriale, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, chiedendo l’annullamento del provvedimento.



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