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Superbonus 110%, cessione del credito e SAL al 31 dicembre 2023
sono al centro delle risposte che l’Agenzia delle
Entrate
ha fornito nel corso di Telefisco
2023
.

Superbonus e cessione del credito: chiarimenti dal Fisco

L’evento, come ha sottolineato ANCE in un
focus dedicato, è stato occasione per
sciogliere alcuni dubbi sulla possibilità di applicare il
Superbonus, facendo particolare riferimento al rapporto che
intercorre fra sostenimento della spesa, data delle fatture,
esecuzione dei lavori e SAL, ai fini dello sconto in fattura e
della cessione del credito. 

Questi in particolare i principali chiarimenti del
Fisco:

  • è sempre che i pagamenti delle spese agevolate, gli
    interventi eseguiti e il corrispondente SAL siano allineati fra di
    loro. Ciò significa che, anche in presenza dei requisiti per
    utilizzare fino al 31 dicembre 2023 il Superbonus con l’aliquota di
    detrazione al 110% e l’opzione della cessione del credito, non è
    possibile sostenere, entro l’anno in corso, spese per lavori che
    verranno eseguiti nel 2024 e poi cedere il credito comunicando
    l’opzione all’Agenzia entro il 16 marzo 2024;
  • qualora venga emessa a fine 2023 una fattura di sconto
    parziale con quota a carico del contribuente pagata nel 2024,
    il Fisco evidenzia che, per il principio di
    cassa, 
    il pagamento si considera effettuato nel 2024
    e quindi le agevolazioni saranno disciplinate secondo le regole
    vigenti l’anno prossimo;
  • nel caso invece di sconto integrale, la fattura si considera
    emessa al momento della sua trasmissione tramite lo
    SDI. Quindi se l’operazione è effettuata il 31
    dicembre 2023 ma la fattura viene inviata allo SDI entro i primi di
    gennaio 2024, le spese si considerano sostenute nel 2024;
  • infine, per utilizzare lo sconto in fattura relativo
    all’importo indicato nella stessa, qualora il SAL sia pari ad
    almeno il 30% degli interventi, non rileva che gli interventi siano
    realizzati in periodi d’imposta diversi. Facendo un esempio: se nel
    2023 viene effettuato il pagamento di una spesa di 10mila euro, di
    cui 2mila per lavori effettuati nel 2022 e la restante parte
    nel 2023, corrispondenti ad un SAL del 30% emesso
    nel 2023, è consentita la cessione o lo sconto integrale di questo
    importo.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate

Riportiamo qui di seguito il testo dell’estratto
pubblicato da ANCE
sulle risposte fornite dall’Agenzia
delle Entrate nel corso di Telefisco nell’ambito dei bonus
edilizi.

Si chiede se un condominio che ha i requisiti per il
Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023 e
ha anche i requisiti per la cessione del credito, può anticipare i
pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 (in
modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al
30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel
2023) all’istituto di credito con comunicazione della cessione
entro il 16 marzo 2024. Oppure è necessario che pagamenti e lavori
realizzati siano allineati in un SAL riferito al 31 dicembre 2023
ed i lavori realizzati successivamente (pagati entro il 2023) non
sono più cedibili?

Il comma 13 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020
stabilisce che, per esercitare l’opzione per la cessione o per lo
sconto in fattura (prevista dall’articolo 121 del medesimo
decreto-legge), il contribuente deve richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus e
l’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consente di
dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti
tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. pag.
2 Le asseverazioni, di cui sopra, come disposto dal successivo
comma 13-bis del medesimo articolo 119, sono rilasciate al termine
dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base
delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. Pertanto,
nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella
misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31
dicembre 2023.

Nel caso di una fattura di sconto parziale (Superbonus senza
sconto integrale o sconto integrale ma con bonus ordinari) emessa a
fine dicembre 2023 ma con quota a carico del contribuente pagata
nel 2024, quando si considera effettuato il pagamento ai fini del
“principio di cassa”?

Una fattura con sconto integrale (Superbonus 110%) relativa ad
un’operazione effettuata il 31 dicembre 2023 ma inviata allo SDI il
10 gennaio 2024, ai fini del “principio di cassa” determina una
spesa sostenuta nel 2023 o nel 2024? Con la circolare n. 24/E del
2020 è stato chiarito che anche ai fini del Superbonus, di cui
all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto
Rilancio) il pagamento delle spese per l’esecuzione degli
interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in
fattura, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita
IVA, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato. Le predette indicazioni relative alle
modalità di pagamento valgono anche per i Bonus diversi dal
Superbonus. Nella medesima circolare è stato, inoltre, ribadito
che, in applicazione dei principi generali, ai fini
dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese,
occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al
criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i
pagamenti si riferiscono e che, ai fini del Superbonus, in caso di
sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un
pagamento), si può fare riferimento – in luogo della data
dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da
parte del fornitore (cfr. sul punto, la risposta ad istanza di
interpello dell’8 febbraio 2021, n. 90). pag. 3 Pertanto, nel caso
prospettato, considerato che la quota a carico del contribuente
sarà pagata nel 2024, la spesa si considera sostenuta, in
applicazione del criterio di cassa, in tale anno. Nell’ipotesi
dello sconto «integrale», poiché la fattura si considera emessa al
momento della sua trasmissione tramite lo SDI, nel caso prospettato
nella domanda, si ritiene che la spesa debba considerarsi sostenuta
nel 2024.

Basandosi sulla risposta delle Entrate del 31 gennaio 2022,
n. 56, è corretto dire che, se nel 2022 sono stati effettuati
lavori agevolati con il superbonus per 2.000 euro e nel 2023 sono
stati effettuati lavori per 8.000 euro, il relativo pagamento di
10.000 euro, effettuato tutto nel 2023, può essere oggetto di
cessione per la sua totalità, «in applicazione del cd. criterio di
cassa», se nel 2023 viene raggiunto un Sal di almeno il 30%
dell’intervento, considerando sia quanto effettuato nel 2022 (2.000
euro) che quanto effettuato nel 2023 (8.000 euro)?

Con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (paragrafo 5.2), è
stato precisato che, ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo
sconto in fattura relativamente all’importo indicato nella stessa a
fronte di un SAL pari ad almeno il 30 per cento degli interventi,
non rileva l’eventuale circostanza che gli interventi siano
realizzati in periodi d’imposta diversi. Ciò implica, ad esempio,
che nel caso di interventi iniziati nell’anno 2022, può essere
esercitata l’opzione per lo sconto relativamente a una fattura
emessa a SAL nel 2023, qualora riferita ad almeno il 30 per cento
degli interventi realizzati fino a quel momento (in parte nel 2022
e in parte nel 2023). Qualora il SAL emesso non si riferisca ad
almeno il 30 per cento degli interventi realizzati fino a quel
momento, è possibile fruire, per i corrispondenti importi
fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, nell’ipotesi prospettata con il quesito, si ritiene
che possa essere oggetto di cessione l’intero importo pagato nel
2023 a fronte di un SAL emesso, che rendiconta il raggiungimento
del 30 per cento dell’intervento.



 

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