PEAR
La
DCR n.315 del 14 febbraio 2005 ha adottato il PEAR, mentre la DGR n.358 del 18 giugno 2009 ha approvato le linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale.
La DGR n.291 del 30 giugno 2022 ha approvato le linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC)
Energia elettrica
Regime autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
In base alla
LR n.34 del 12 agosto 2002, referente per l’Autorizzazione Unica è la Regione, mentre alle Province sono delegati i compiti per l’adozione di programmi di intervento per promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili. La
DGR n.871 del 29 dicembre 2010 e la
LR n.42 del 29 dicembre 2008 sono le principali fonti normative a disciplinare le autorizzazioni.
L’Autorizzazione Unica è necessaria per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.
Al di tale soglia di potenza è sufficiente la Procedura Autorizzativa Semplificata o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni. In particolare, con la
DGR n.81 del 13 marzo 2012, la Regione ha esteso la PAS agli impianti fino a 1 MW.
Concessione di derivazione di acque per impianti idroelettrici
Referenti per il rilascio delle derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici sono le Province.
La
LR n.29 del 26 novembre 2001 disciplina il rilascio delle derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.
Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche
I procedimenti amministrativi per i permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche sono di competenza delle Province.
Procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Referente per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Verifica di Assoggettabilità (VA) è la Regione.
Rientrano nella disciplina della VIA o della VA le seguenti tipologie di impianti:
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Energia termica
Secondo quanto previsto dalla
LR n.34 del 12 agosto 2002, alle Province spetta l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione, il controllo sul rendimento degli impianti termici. Ai Comuni spetta il controllo sul rendimento degli impianti termici (in Comuni oltre i 15.000 abitanti).
Efficienza energetica
In base alla
LR n.34 del 12 agosto 2002, ai Comuni spettano le funzioni amministrative in materia di certificazione energetica degli edifici.
Le informazioni qui riportate sull’assetto delle competenze per i procedimenti autorizzativi hanno carattere di sintesi e vengono aggiornate periodicamente dal GSE. In ogni caso specifico è indispensabile compiere le necessarie verifiche presso i siti web degli enti coinvolti e contattare direttamente gli uffici competenti.
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