E’ eccepito difetto di ius postulandi nei confronti della difesa erariale. Ricorre nella specie, infatti, un caso di difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso un avvocato del libero foro.
Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, quarto comma , del R.D. n. 1611/1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) o l’indisponibilità dell’Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro. Nel contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale solo con riferimento ai giudizi innanzi alle Commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera), la procura conferita a un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima in Cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia ex quarto comma dell’art. 43 del R.D. n. 1611/1933; in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER a un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. sent. 20 novembre 2020, n. 26531; Cass. ord. 17 gennaio 2024, n. 1806).
Quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o altra formalità per ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale ex comma 5 dell’art. 1del D.L. n. 193/2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29 novembre 2019, n. 31241).
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